Il d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro:
“tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Si tratta, quindi, di una diminuzione dell’integrità psico–fisica dovuta ad un agente esterno, improvviso e imprevisto (la causa violenta), che ha colpito il soggetto durante lo svolgimento dell’attività professionale, ma anche nel compimento di un’azione strettamente collegata al lavoro – ad esempio mentre questi percorreva il tragitto compreso fra la propria abitazione e la sede lavorativa o viceversa (il cosiddetto infortunio in itinere – che si concretizza tipicamente in un sinistro stradale) (d.lgs. 38/2000).